Statuto

Art. 1 - Costituzione

E' costituita un' Associazione scientifica a carattere interdisciplinare, nella forma di associazione non riconosciuta ai sensi degli art. 36 ss. c.c. denominata: "EUROPEAN LUNG CANCER PARTNERSHIP - WOMEN AGAINST LUNG CANCER in EUROPE: A PROFESSIONAL ALLIANCE FOR EDUCATIONE AND RESEARCH - DONNE CONTRO IL CANCRO AI POLMONI IN EUROPA: UNIONE PROFESSIONALE DI EDUCAZIONE E RICERCA" con sigla WALCE ONLUS oppure W.A.L.C.E. ONLUS.
L' Associazione è costituita in forma di "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 10 e ss del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460. La locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l' acronimo "ONLUS" compariranno nella denominazione, in ogni comunicazione rivolta al pubblico ed in qualsivoglia segno distintivo. L' Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 - Carattere dell' Associazione

L' Associazione, conformemente a quanto previsto nelle successive clausole statutarie, presenta i seguenti caratteri e requisiti:

  • a) non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
  • b) svolge soltanto le attività indicate al successivo art. 3 e quelle ad esse direttamente connesse;
  • c) non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima ed unitaria struttura;
  • d) impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
  • e) in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell' organizzazione, sentito l' organismo di controllo, ad altre Onlus od a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3 - Attività dell' Associazione

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel settore dell'assistenza socio-sanitaria, dell'istruzione e della formazione nei confronti di soggetti colpiti da tumore del polmone. L'oggetto sociale comprenderà anche il sostegno all'approfondimento delle differenze nel genere umano nei settori dell'eziologia, del trattamento e della prevenzione del tumore del polmone oltre alla formazione di una rete di professionisti della salute femminile. Tutte le attività intraprese dall'Associazione osserveranno strettamente l'etica e la metodologia scientifica.

  • a) offrire gratuitamente ai soggetti affetti da tumore del polmone servizi di assistenza, orientamento e aggiornamento nel campo della prevenzione, della diagnosi, dei trattamenti e degli effetti collaterali della patologia, attraverso i più idonei strumenti di comunicazione e il proprio sito web. Sul sito web verrà inoltre creato un database con indicazioni e informazioni su tutti gli studi clinici in corso in Italia (e, solo in un secondo tempo, in Europa): per ogni studio clinico verranno indicate le caratteristiche della molecola in studio, le caratteristiche che la malattia deve avere affinché il paziente possa accedere a tale terapia e i centri presso i quali lo studio è in corso. Questa iniziativa ha lo scopo di rendere gli studi clinici accessibili a tutti i pazienti e non solo a quelli residenti vicino a grandi centri specializzati in Oncologia Polmonare. Nel database saranno presenti informazioni riguardanti il/i medico/i responsabili dello studio, in modo che il paziente possa richiedere visite specialistiche e discutere la possibilità e l'utilità del trattamento.
    WALCE fornirà, tramite il sito online, una "linea diretta" con l'esperto, consentendo al malato e ai suoi familiari di porre domande specifiche in campo pneumologico preventivo, diagnostico, terapeutico (oncologico, radioterapico e chirurgico), psicologico. Per le varie specialità sarà inoltre possibile ricavare dal sito online indicazioni sullo specialista logisticamente più vicino alla residenza del paziente così che questo possa eventualmente programmare anche consulenze quando necessario.
  • b) Porre attenzione a problematiche di interesse sociale, con particolare riguardo al riconoscimento e alla tutela dei diritti umani ed emozionali del malato di tumore del polmone:
  • 1) attraverso interventi diretti;
  • 2) attraverso un lavoro di sensibilizzazione e informazione nei confronti dell'opinione pubblica;
  • 3) attraverso qualsiasi altra iniziativa pratica comunicazionale idonea al conseguimento del suddetto scopo. Sul sito verranno fornite informazioni sui diritti del paziente oncologico. L'Associazione WALCE si propone di fornire indicazioni a tal proposito a livello nazionale, anche sfruttando contatti e collaborazioni con altre associazioni già consolidate in tale campo, quale (ad esempio) Cittadinanza Attiva (associazione italiana per la difesa dei diritti del paziente cronico).
    Il sito web fornirà indicazioni su altre associazioni di volontariato che si occupano in maniera specifica delle persone in fase terminale, che non possono più accedere alle strutture ospedaliere e per le quali sia possibile impostare un programma di terapia palliativa domiciliare. WALCE ha allestito una "Campagna Donne" con l'obiettivo di incentivare le donne malate di tumore del polmone e quelle che vivono a fianco di pazienti affetti da questa patologia a coltivare i propri hobbies e interessi. Il progetto prevede la creazione artigianale di piccoli oggetti per contribuire attivamente alla crescita e al mantenimento di WALCE; unitamente all'oggetto creato ognuno avrà la possibilità di inserire sul sito la propria storia e la propria esperienza che andranno a sostenere psicologicamente altre persone nella stessa condizione.
  • c) Organizzare corsi per personale volontario (con differenti livelli di competenza) al fine di fornir loro educazione e aggiornamenti tecnico-assistenziali nel campo dell'oncologia polmonare.
  • d) Una volta costituito un gruppo di volontariato, organizzare servizi di assistenza materiale a sostegno dei malati secondo modalità differenti e a seconda delle necessità richieste nei vari paesi europei. In Italia i volontari saranno impiegati per accompagnare i pazienti affetti da tumore polmonare a effettuare esami di controllo o terapie in regime di Day Hospital.
  • e) Fornire notizie e aggiornamenti sulla malattia: questo obiettivo verrà perseguito selezionando articoli scientifici di recente pubblicazione, sottolineandone gli aspetti salienti e fornendone un riassunto comprensibile anche a persone che non abbiano una preparazione scientifica e/o medica. Verranno redatti per mano di specialisti nel settore dell'oncologia polmonare, testi contenenti informazioni sulla prevenzione, screening, diagnosi precoce, diagnosi e trattamento del tumore polmonare. Questi testi saranno periodicamente aggiornati e/o integrati e tradotti in più lingue (inizialmente italiano, inglese, spagnolo, francese e tedesco) considerando che l'associazione è di carattere europeo.
  • f) Sensibilizzare l'Opinione Pubblica, le Amministrazioni e i mezzi di informazione su tutte le problematiche connesse al tumore del polmone. L'associazione si propone di selezionare indirizzi di strutture a carattere sanitario o lavorativo o di ordine pubblico che possano essere a vario titolo coinvolte nell'esposizione a fattori cancerogeni per il carcinoma polmonare, che possano rientrare in programmi di prevenzione o che semplicemente necessitino di maggiori informazioni a carattere epidemiologico per quanto riguarda la patologia oncologica polmonare. Selezionate queste strutture, verranno periodicamente inviate le suddette informazioni (fornendo inoltre la disponibilità di personale facente parte del Comitato Scientifico ad approfondire i vari argomenti). Per poter svolgere al meglio questo compito anche a livello europeo WALCE si inserisce già come gruppo fra altre Advocacies Groups europee, riguardanti anche altre patologie maligne.
    Unitamente al Ministero della Sanità, WALCE si propone di espandere maggiormente i programmi di prevenzione nelle scuole statali, utilizzando materiale già allestito.

L'Associazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal d.lgs. 460/97 e successive modifiche ed integrazioni.
L'Associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.
Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà tra l'altro possedere e/o gestire e/o prendere o concedere in locazione beni (siano essi mobili e/o immobili), fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere.

Art. 4 - Strutturazione e regolamento

L' Associazione può essere articolata in Sezioni Regionali, regolate da specifici regolamenti,approvati dal Consiglio Direttivo.
L' Associazione può essere federata o confederata o affiliata con altre Associazioni, nazionali o internazionali, aventi caratteristiche e scopi sociali analoghi o convergenti o affini, sempre mantenendo la propria autonomia statutaria, giuridica e funzionale.
L' Associazione può dotarsi di apposito regolamento esplicativo e normativo, redatto e proposto dal Consiglio Direttivo (CD) ed approvato dall' Assemblea.

Art. 5 - Sede

L' Associazione ha sede legale presso la Struttura Semplice Dipartimentale di Oncologia Polmonare dell' Ospedale San Luigi Gonzaga di Orbassano, Regione Gonzole, 10 Orbassano - TO; con semplice delibera del Consiglio Direttivo si potrà deliberare la variazione della sede legale dell' Associazione.

Art. 6 - Il Patrimonio e le entrate della Associazione

Il patrimonio dell' Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all' Associazione a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.
Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l' esercizio dell' attività sociale. Le entrate della Associazione sono costituite da: Quote associative dei Soci Ordinari; Contributi volontari; Donazioni; Fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente.
Le quote associative non sono trasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e comunque non sono rivalutabili: il Socio che per qualsiasi motivo cessi di far parte dell' Associazione non può chiedere la divisione del fondo comune.
I contributi ordinari sono dovuti per tutto l' anno sociale in corso, qualunque sia il momento dell' avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell' Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l' anno sociale in corso. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell' organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
Gli utili o gli avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. In caso di scioglimento dell' associazione per qualunque causa, il patrimonio dell' organizzazione sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l' organismo di controllo di cui all' articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 7 - Esercizio finanziario e rendiconto economico-finanziario

L' esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il rendiconto economico-finanziario annuale viene predisposto a cura del Tesoriere entro quattro mesi dalla fine dell' esercizio, viene verificato e valutato dal Collegio dei Revisori dei Conti, viene presentato all' Assemblea dei Soci per l' approvazione. Il Rendiconto viene affisso presso la sede dell' Associazione almeno due (2) settimane prima dell' Assemblea.

Art. 8 - Soci

I soci si distinguono in: Ordinari, Sostenitori, Onorari, Benemeriti. Sono Soci Ordinari medici, infermieri che vogliano aderire agli scopi associativi. Sono Soci Sostenitori tutte le persone o le Associazioni che vogliano aderire agli scopi associativi, il loro ingresso non è condizionato da una quota economica.
Sono Soci Onorari i cultori di discipline correlate con gli scopi societari particolarmente distintisi con la loro attività scientifica o professionale. Sono nominati in via permanente dall' Assemblea su proposta del CD.
Sono Soci Benemeriti i rappresentanti di Associazioni Scientifiche comunque interessate allo studio del tumore del polmone, e i delegati di Enti e/o Società e/o imprese interessate allo studio e al finanziamento delle attività scientifiche promosse dall' Associazione. Sono nominati dal CD con validità quinquennale. Viene esclusa ogni forma di partecipazione temporanea alla vita associativa dell' organizzazione.

Art. 9 - Ammissione all' Associazione e decadenza

L' ammissione dei soci è libera.
Gli aspiranti Soci fanno domanda per iscritto al Presidente.
L' accettazione delle domande per l' ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.
La domanda di ammissione deve contenere l' impegno ad osservare il presente statuto, l' eventuale regolamento interno e le disposizioni del Consiglio Direttivo. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.
Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.
L' adesione all' Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.
L' adesione all' Associazione garantisce all' associato il diritto di voto nell' Assemblea ordinaria e straordinaria e il diritto a proporsi quale candidato all' elezione degli organi dell' Associazione.
La qualifica di Socio Ordinario decade:

  • a) per dimissione volontaria;
  • b) per perdita di uno dei requisiti in base ai quali è stata deliberata l' ammissione;
  • c) dopo due anni consecutivi di morosità nel versamento della quota associativa;
  • d) per gravi motivi (morali, comportamento contrario alle finalità dell' Associazione);
  • e) per morte del socio.

  • Nei casi 2 e 3 la decadenza è deliberata dal CD, previa contestazione scritta dei motivi e dopo esame della memoria di difesa eventualmente presentata dal Socio e del parere del Collegio dei Probi Viri.
    In caso di decadenza, il Socio può nuovamente presentare domanda di iscrizione dopo un anno di assenza.

Art. 10 - Diritti e doveri dei Soci

L' appartenenza all' Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare il Socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all' Associazione. I Soci sono informati, a cura del Segretario, di tutte le attività della Associazione e ricevono una tessera di appartenenza. Tutti i Soci hanno diritto ad essere convocati in Assemblea ed hanno diritto al voto nelle delibere, con particolare riguardo alle delibere concernenti l' approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell' associazione. I Soci Ordinari hanno diritto di voto se in regola con il pagamento delle quote associative, hanno inoltre diritto di voto nell' approvazione del rendiconto economico-finanziario e nelle elezioni degli organi di governo. La qualità di socio non è soggetta a limitazioni di carattere temporale. Tutti i Soci hanno il dovere di contribuire al raggiungimento degli scopi della Associazione previsti dal presente Statuto.

Art. 11 - Sanzioni disciplinari

Al socio che non osservi lo Statuto, l' eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell' ambito dei suoi poteri, si renda responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia col suo comportamento al buon nome dell' Associazione potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:

  • a) richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;
  • b) sospensione dell' esercizio dei diritti di socio;
  • c) espulsione.
Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri. In tale eventualità l' efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia di detto Collegio.
Il ricorso dovrà essere presentato, con i motivi, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento all' interessato. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri dovranno essere emanate nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione del ricorso, e comunicate per conoscenza al Consiglio Direttivo ed ai soci interessati, entro 60 giorni.



Art. 12 - Organi di governo

Gli organi dell' Associazione sono: l' Assemblea generale dei Soci (ordinaria e straordinaria), il Presidente, il Segretario, il Tesoriere, il Consiglio Direttivo (CD), il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Probiviri. I Soci possono ricoprire una sola carica associativa. I membri degli organi dell' Associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente Statuto, divenuta definitiva in seguito alla pronuncia del Collegio dei Probiviri, decadono automaticamente dall' incarico ricoperto.

Art. 13 - Assemblea

L' Associazione ha nell' Assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell' Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.
Hanno diritto di partecipare all' Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti gli aderenti all' Associazione in regola con il pagamento delle quote annuali.
L' Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente, anche supportato dal CD, mediante comunicazione inoltrata dal Segretario.
All' Assemblea in sede ordinaria spettano i seguenti compiti:

  • a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni consuntiva e preventiva del Consiglio Direttivo;
  • b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo, i membri del Collegio dei Probiviri, i Revisori dei Conti;
  • c) fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché la penale per i ritardati versamenti;
  • d) approvare l' eventuale regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo;
  • e) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all' ordine del giorno.

Essa si riunisce almeno una volta l' anno per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

  • a) Rendiconto economico-finanziario corredato dalla Relazione del Consiglio Direttivo sull' attività svolta dall' Associazione e dalla relazione del Tesoriere e del Collegio dei Revisori;
  • b) Relazione del Presidente;
  • c) Relazione del Collegio dei Probiviri;
  • d) Attività associativa.

E' in facoltà dei soci, purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un quinto (1/5) dei soci, pervenga al Consiglio Direttivo entro un mese precedente la data dell' Assemblea, ottenere l' inclusione di argomenti da porre all' ordine del giorno dell' Assemblea.
L' ordine del giorno di cui sopra relativo alle riunioni assembleari dovrà fare esplicito riferimento alle altre questioni di diverso tipo e natura che si presenteranno di volta in volta e sulle quali l' Assemblea dovrà deliberare.
La convocazione dell' Assemblea ordinaria viene comunicata con lettera raccomandata, ovvero con telefax o posta elettronica, spedita almeno 2 mesi prima della riunione.
L' Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla trasformazione, sulla fusione e sullo scioglimento dell' Associazione, nonché su ogni altro argomento di carattere straordinario di interesse generale posto all' ordine del giorno.
Essa è convocata dal Segretario entro trenta giorni dalla richiesta motivata da almeno 4 membri del CD o di un terzo degli iscritti in regola con le quote associative.
L' Assemblea regolarmente convocata è valida qualunque sia il numero dei presenti e le delibere sono prese a maggioranza semplice dei voti rappresentati dai Soci.
Tutti i Soci, purché in regola con le quote associative, hanno diritto di voto nelle delibere e hanno diritto ad eleggere gli organi di governo dell' Associazione. Le elezioni si svolgono con sistema maggioritario a turno unico. Ciascun socio potrà delegare per iscritto la partecipazione all' Assemblea e l' esercizio del diritto di voto ad un altro socio Ordinario, per un massimo di 20 deleghe complessive per ciascun socio (specifica: si intende 1 voto per il socio delegato più 2 voti per soci deleganti).
Dello svolgimento dell' Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, viene redatto il verbale a cura del Segretario, letto ed approvato a maggioranza dei presenti e sottoscritto dal Segretario e dal Presidente. Tutti i verbali di Assemblea saranno raccolti in originale in un apposito libro tenuto presso la sede dell' Associazione. Tutti i soci potranno liberamente visionarlo nonché chiedere copia od estratto dei singoli verbali.



Art. 14 - Presidente

Il Presidente è un Socio Ordinario Eletto direttamente dal Consiglio Direttivo fra i Consiglieri e dura in carica quattro anni. Nel primo anno assume la qualifica di Presidente Eletto, e svolge funzioni di Vicepresidente nel secondo e nel terzo anno è Presidente in carica, nel quarto anno è Past President. Il Presidente in carica rappresenta legalmente l' Associazione e la dirige in tutte le attività; si avvale della collaborazione del Segretario che egli ha facoltà di scegliere nell' ambito del CD o all' esterno di esso, fra i soci Ordinari. Il Segretario dura in carica quattro anni, salvo rinnovo, per un massimo di otto anni complessivi. Il Presidente, per ogni questione di natura finanziaria relativa all' Associazione, si avvale del Tesoriere nominato dal Consiglio Direttivo tra i membri del CD. Il Tesoriere dura in carica quattro anni, salvo rinnovo, per un massimo di otto anni complessivi. In caso di necessità, può adottare provvedimenti d' urgenza sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo. Il Presidente ha, inoltre, la facoltà di delegare ad altri membri del CD specifiche funzioni; in caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vicepresidente. Il solo intervento del Vice presidente costituisce per i terzi prova dell' impedimento momentaneo del Presidente. La carica di Presidente può essere rinnovata per due mandati consecutivi e non oltre.

Art. 15 - Consiglio Direttivo

Il CD è composto da sedici membri, tutti Soci, appartenenti ad almeno tre differenti discipline specialistiche o componenti Associative. I Consiglieri sono eletti direttamente dall' Assemblea in numero di quattro ogni anno, durano in carica per un quadriennio e sono immediatamente rieleggibili per un massimo di 2 (due) mandati. La composizione del consiglio direttivo è così composta: undici Soci Medici, quattro Soci Infermieri, un rappresentante delle Associazioni dei Malati. Tale composizione è passibile di modifiche dietro approvazione del CD per raggiungere la piena rappresentatività della multidisciplinarietà. Il CD collabora con il Presidente nell' espletamento di tutte le funzioni, comprese quelle direttive, operative ed amministrative. Il CD è convocato dal Presidente mediante comunicazione scritta trasmessa almeno 30 giorni prima della riunione. Esso deve essere, inoltre, convocato quando almeno un terzo dei consiglieri ne facciano richiesta. Il CD è validamente costituito ed atto a deliberare se sono presenti almeno sette componenti. Alle riunioni del CD possono partecipare, su invito e con funzione consultiva, esperti la cui presenza sia ritenuta necessaria. Le delibere del CD sono prese a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale il voto del Presidente o del Suo sostituto. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. I Consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari. Soltanto il Consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all' esterno. Il CD è l' organo dell' Associazione al quale compete:

  • a)l' ordinaria e la straordinaria amministrazione dell' Associazione;
  • b)proporre o valutare i programmi scientifici dei congressi, dei corsi di formazione e nominarne i membri del comitato scientifico;
  • c)controllare la gestione delle spese;
  • d)predisporre il rendiconto economico e finanziario e proporre l' ammontare della quota associativa annuale;
  • e)proporre indirizzi e modifiche statutarie;
  • f)convocare l' Assemblea;
  • g)predisporre gli atti da sottoporre all' Assemblea;
  • h)dare esecuzione alle delibere assembleari;
  • i)predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all' Assemblea;
  • j)ratificare o respingere i provvedimenti d' urgenza adottati dal Presidente;
  • k)deliberare su qualsiasi questione riguardante l' attività dell' Associazione per l' attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell' Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
  • l)predisporre i rendiconti preventivi e consuntivi da sottoporre all' Assemblea;
  • m)dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;
  • n)deliberare in ordine all' ammissione dei soci;
  • o)procedere all' inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
  • p)in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
  • q)deliberare sull' adesione e partecipazione dell' Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l' attività dell' Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
  • r)provvede alla nomina del Segretario e del Tesoriere dell' Associazione;
  • s)redigere l' eventuale regolamento interno;
  • t)procedere a tutti gli adempimenti concernenti l' avvio e l' interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;
  • u)irrogare le sanzioni disciplinari.
Decade dal CD il membro che, regolarmente convocato, non partecipa per tre volte consecutive alle riunioni, salvo evento di forza maggiore comprovato dall' assente.



Art. 16 - Sostituzione negli Organi di Governo

In caso di impedimento o decadenza del Presidente, gli subentra il Vicepresidente. Se viene a mancare un Consigliere, il Consiglio provvede alla sostituzione con il primo dei non eletti della sua disciplina o componente associativa. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione. Chi subentra in luogo di Consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato. I Consiglieri subentrati decadono insieme agli altri dello stesso turno elettorale. In caso di dimissione volontaria di 4 o più Consiglieri, per dissenso con il Presidente, il Collegio dei Probiviri è investito d' ufficio del problema. Il Collegio esprime un parere obbligatorio e vincolante entro 60 giorni dalla conoscenza del fatto; qualora esso sia negativo per il Presidente, i Consiglieri dimissionari sono reintegrati e il Presidente viene dichiarato decaduto; in caso contrario il CD viene completato ai sensi del comma precedente

Art. 17 - Durata del mandato ed alternanza

I membri del CD durano in carica 4 anni e sono immediatamente rieleggibili in sede di Assemblea o durante il Congresso Nazionale.

Art. 18 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo di controllo amministrativo con i seguenti compiti:

  • a)esprimere se richiesti pareri di legittimità su atti di natura amministrativa e patrimoniale;
  • b)controllare l' andamento amministrativo dell' Associazione;
  • c)controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture contabili predisponendo una relazione al rendiconto consuntivo da presentare all' Assemblea che approva il documento.
Esso è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall' Assemblea come segue: due effettivi ed un supplente scelti tra i soci dell' Assemblea; un effettivo ed un supplente scelti tra Professionisti esterni regolarmente iscritti all' albo dei Revisori Contabili. Esso nomina il proprio Presidente e dura in carica per quattro anni. Qualora sia necessario il Collegio vota a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente. L' incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale. Delle proprie riunioni i Revisori dei Conti redigono apposito verbale che verrà archiviato a cura del Segretario dell' Associazione.

Art. 19 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. Esso ha, in particolare, il compito di:

  • a)interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione;
  • b)emettere se richiesti pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti;
  • c)dirimere le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organismi dirigenti e fra organismi dirigenti.
Il Collegio dei Probiviri esercita funzioni di garanzia e di arbitrato per ciò che riguarda la vita interna ed esterna dell' Associazione, con diritto-dovere di esprimere pareri sulle questioni che gli vengono sottoposte dal Presidente o dai Consiglieri o dai Soci, avendo tutti diritto ad una risposta scritta. I pareri del Collegio dei Probiviri non sono vincolanti, ma devono essere menzionati negli ordini del giorno e nelle delibere; il parere è invece vincolante per l' Associazione in caso di dimissione di quattro o più Consiglieri per il dissenso con il Presidente.
Il Collegio dei Probiviri è costituito dagli ex Presidenti dell' Associazione non facenti parte del CD in carica. Esso è regolarmente costituito e atto alle sue funzioni quando sono presenti almeno tre membri; è presieduto dall' ultimo Presidente dell' Associazione, purché non dichiarato decaduto, o da un suo delegato; invia, solo se necessario, all' Assemblea ordinaria un rapporto annuale sulla sua attività. Le decisioni del Collegio dovranno esser prese con il rispetto del diritto al contraddittorio e sono da intendersi quali inappellabili. Delle proprie riunioni i Probiviri redigono apposito verbale.

Art. 20 - Il Segretario ed il Tesoriere

Il Segretario ed il Tesoriere sono nominati dal CD. Il Segretario dirige gli uffici dell' Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare redige i verbali dell' Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei soci, trasmette gli inviti per le adunanze dell' Assemblea, provvede ai rapporti tra l' Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere. Il Tesoriere cura la gestione amministrativa dell' Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il rendiconto consuntivo e quello preventivo da sottoporre al CD accompagnandoli da apposita relazione.

Art. 21 - Scioglimento dell' Associazione

Lo scioglimento dell' Associazione è deliberato dall' Assemblea Straordinaria, la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio. In tal caso l' Assemblea a maggioranza semplice dei Soci presenti può stabilire che il patrimonio sia devoluto a favore di altre Associazioni che abbiano finalità analoghe, oppure a scopi di pubblica utilità sentito il parere dell' autorità pubblica e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 22 - Norme transitorie

Al momento della Costituzione dell' Associazione WALCE, su indicazione dei Soci Fondatori, si insedia il Consiglio Direttivo provvisorio, composto da undici membri, con il compito di dare diffusione della costituzione dell' Associazione, di redigere il Regolamento, di organizzare la 1^ Assemblea nell' ambito della quale saranno elette le cariche sociali, nonché gli altri Organi associativi, ivi compreso il primo Collegio dei Probiviri, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto. In prima applicazione, tutti i componenti del CD provvisorio sono eleggibili; il CD provvisorio decide quali siano i cinque Consiglieri che decadono per essere sostituiti dai tre neoeletti alla prima elezione ed i tre Consiglieri che saranno sostituiti alla prima elezione.

Art. 23 - Consulenti

Il Consiglio Direttivo può valersi dell' attività di consulenti demandati a specifiche funzioni o in caso di attività particolari di un membro dello Stesso, essendo questo giunto a termine mandato, potrà continuare la propria opera esternamente. I consulenti saranno organizzati in appositi comitati che collaboreranno e risponderanno direttamente al CD Un apposito comitato detto Panel, viene istituito, rivolto alle aziende che operano nel settore del Tumore del Polmone. Detto Panel è inteso come una struttura stabile, con un proprio mission statement, ha funzione interattiva e propositiva nei confronti del CD nei diversi ambiti della associazione per specifici progetti ed iniziative. Detto Panel è formato da uomini delle Aziende direttamente da Esse nominati ed è coordinato da un membro del CD con funzioni di collegamento. Ogni Azienda può esprimere sino a due membri che devono assicurare una continuità. Il CD può a sua volta richiedere a singoli membri o al Panel consulenze su specifici argomenti. Il Panel dovrà dotarsi di un proprio regolamento da discutersi ed approvarsi unitamente al CD.

Art. 24 - Norme applicabili

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, valgono ad ogni effetto le norme del Codice Civile in materia di Associazioni.

Art. 25 - Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L' arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell' arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell' Associazione.